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Somme spettanti a titolo di pensione e di indennità - Estinzione di una polizza assicurativa per recesso dell’assicurato prima della scadenza contrattuale - Assoggettabilità a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato - Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, sentenza n. 34306 del 16 settembre 2025 depositata in data 21 ottobre 2025

La sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34306  del 16 settembre 2025, depositata in data 21 ottobre 2025,  in  tema di assoggettabilità a confisca della polizza assicurativa ha affermato il seguente principio di diritto: “…….i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato” affermando altresì che, con riguardo alla somma in sequestro, che non costituisce oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell’evento, ma consegue dal recesso dell’assicurato,  “nella logica di un necessario bilanciamento tra contrapposti interessi, quali quelli sottesi all’applicazione della confisca per equivalente in ragione della sua natura sanzionatoria e ripristinatoria, e, quindi, al sequestro preventivo funzionale a realizzarne gli effetti, in forza del recesso azionabile a discrezione dell’assicurato, la funzione demografico previdenziale del contratto assicurativo, funzione alla quale era servente quella di risparmio, è di fatto venuta meno, senza che sia realizzato, o possa realizzarsi, diversamente dal caso di liquidazione dell’assicurazione sulla vita, lo scopo di precostituire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte o sopravvenienza ad una certa data. Non vi è ragione, quindi, per assicurare alle somme cosi conseguite il “privilegio” della impignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ., che va letto nel quadro di un complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 38 Cost”

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