La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32059 del 25 settembre 2025, depositata in data 26 settembre 2025, in tema di ricorso per cassazione avverso il mandato di arresto europeo ha affermato che: “….deve rilevarsi che l’art. 22, comma 3, I. 22 aprile 2005, n.69, detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, senza menzionare la possibilità di proporre motivi nuovi……non si prevede in alcun modo la possibilità di depositare “motivi nuovi”, né è indicato un eventuale termine per tale adempimento.” concludendo che. ” …..la difesa è abilitata esclusivamente al deposito di memorie, con le quali non può introdurre questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo”.