La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14488 depositata in data 30 maggio 2025, in materia di deindicizzazione da un motore di ricerca ha affermato che “…….quello all’oblio non è un diritto cui l’ordinamento offra una tutela incondizionata, giacché deve essere necessariamente bilanciato con ulteriori interessi, tra cui spicca il diritto alla informazione nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, quale declinazione del diritto enucleato dall’art. 21 Cost.” , precisando che “…..il bilanciamento tra l’interesse del singolo ad essere dimenticato e quello opposto della collettività a conoscere fatti legittimamente divulgati nell’esercizio del diritto di cronaca presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso“. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “Affinché un personaggio abbia un ruolo pubblico non occorre che questi rivesta tale ruolo a livello nazionale. Diversamente, si introdurrebbe una limitazione eccessiva alle effettive opportunità di conoscenza, finendo con l’offrire aprioristicamente uno scudo a soggetti le cui vicende sono comunque suscettibili di avere un certo impatto sulla comunità locale in cui operano“