Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11661 del 11 marzo 2025, depositata in data 4 maggio 2025, in tema di impresa familiare, nel rilevare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 148 del 2 luglio 2024, depositata in data 25 luglio 2024, pubblicata in G.U. 31 luglio 2024 n. 31 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis,
terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevedeva come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto, dichiarando, altresì, in via consequenziale, ex art. 27 della legge 11.3.1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter codice civile, ha affermato che ogni accertamento in concreto circa l’effettività e la continuatività dell’apporto lavorativo nell’impresa familiare, che si assume determinativo dell’accrescimento della produttività dell’impresa, deve essere rivisto alla luce della predetta pronuncia della Corte costituzionale.