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Avvio delle comunicazioni e notificazioni tramite P.E.C. - Il 31 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche apportate all'art. 136 del codice di procedura civile.
mercoledì 22 febbraio 2012
Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 136 del codice di procedura civile così come modificato dalla L. 183/2011, che prevede l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per l'invio di comunicazioni e notificazionida parte degli Uffici Giudiziari. Riportiamo il testo dell'art. 136 attualmente in vigore. Codice di procedura civile Art. 136. - Comunicazioni - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
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