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La Seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 27520 del 19 dicembre 2011, ha statuito che nell'ipotesi di autorizzazione per pubblici proclami il giudice del merito può sindacare la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali si è proceduto. Il convenuto contumace può, pertanto, denunciare in appello l'effettiva insussistenza di detti presupposti. Qualora la notifica anzidetta sia stata effettuata senza le formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., essa è inesistente.

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